Che Legge Fa…

SE I RITARDI DELLA GIUSTIZIA DIPENDONO DA

MASCARA E FARD


 


Il singolare episodio con protagonista una signora Pubblico ministero. E poi: quando il politico è criticabile e quando la morte di un cane determina un “risarcimento affettivo”.


di Mario Relandini


La signora Pubblico ministero, quella mattina, forse non aveva avvertito il suono della sveglia oppure si era attardata troppo, davanti allo specchio, con mascara e fard. Fatto sta che, in udienza, tutti la stavano aspettando già da molto tempo. Tanto che, ad un certo punto, il procuratore capo l’aveva sollecitata al telefono perché arrivasse al più presto. Ma lei niente, macché: aveva continuato a prendersela comoda per cui, alla fine, si era dovuti ricorrere ad una sua sostituzione con altro magistrato. Solo che il procuratore capo non aveva affatto gradito questo comportamento e, attraverso la Sezione disciplinare, le aveva fatto pervenire una sanzione ammonitoria. Contro la quale, però, la signora Pubblico ministero aveva inoltrato ricorso fino ad arrivare in Cassazione. Ma la Cassazione non le ha per niente cassato l’ammonimento perché – ha motivato con sentenza – non può non meritarsi una giusta sanzione disciplinare “il magistrato che ritardi la sua partecipazione all’udienza oltre ogni tollerabile misura”. Giustissimo. Anche se viene spontaneo chiedersi: ma tutti gli altri gravissimi ritardi della Magistratura?

Sempre a proposito di eccessi, pur se su altro versante, i supremi giudici hanno poi decretato – con sentenza numero 41767 – che chi fa politica può essere liberamente criticato in caso di “abitudine alla trasgressione”. Anzi, proprio per cantarla chiaramente e – magari – anche in riferimento a certi episodi che hanno recentemente visto protagonisti alcuni politici di primo piano, in caso di abitudine alla trasgressione “qualunque di questa trasgressione sia il campo”. Se la politica, cioè, “valica i limiti fissati dalle regole, la critica non può non riferire e stigmatizzare il singolo fenomeno di anomalia, piccola o grande che sia la sua dimensione”. E con tale sentenza, così, è stato dichiarato non colpevole di diffamazione un consigliere comunale il quale aveva accusato di “irregolarità”, in un volantino, il vicesindaco e un assessore di Giunta.

Per Simonetta Caterbi, giudice civile di Rovereto, niente affatto eccessivo, invece, il riconoscere giuridicamente le conseguenze emotive determinatesi per la perdita di un animale caro e il riconoscere, a chi tali conseguenze aveva dovuto subire, un equo risarcimento per procurato “danno affettivo”. Era accaduto che una coppia di novelli sposi, prima di partire per il viaggio di nozze, aveva affidato il suo cucciolo ad una pensione per cani. Ma, dopo appena due giorni, una telefonata per avvertire che il cucciolo era morto. Non convinta delle spiegazioni e delle circostanze che la pensione aveva fornito, la coppia aveva sporto denuncia e la giudice Simonetta Caterbi aveva alla fine condannato i gestori della pensione ad un risarcimento di seimila euro perché “lo Stato italiano – ha scritto nella sua sentenza – è consapevole del legame che si instaura tra l’animale e il suo padrone, legame che non può essere limitato al solo profilo affettivo e nel quale si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona umana che la stessa Carta costituzionale tutela all’articolo 2”. Il che, però, è in totale contrapposizione con una sentenza emessa, su un episodio simile, dalla Suprema Corte. Che ora, magari, potrebbe anche offendersi per quello scavalcamento della “piccola” giudice di Rovereto. E, ove i gestori della pensione per cani dovessero opporsi fino ad arrivare all’ultimo grado di giudizio, potrebbe riprendersi la rivincita e ribadire quanto da lei, invece, già a suo tempo sancito. Che, cioè, un episodio come quello denunciato dalla giovane coppia proprietaria dello sventurato cucciolo non può prevedere un risarcimento per danno esistenziale in quanto “non costituzionalmente garantito”. E dunque, intanto, fine del primo atto. Per il seguito si starà a vedere. In attesa, anche, se alla fine sarà giusto applaudire o no.


 

ALT ALLE MULTE FACILI

Un carabiniere l’aveva multato per eccesso di velocità, ma la velocità era stata misurata “a vista” e non con il previsto strumento tecnico. E no – ha ora sentenziato la Cassazione adita dall’automobilista – per quanto si sia trattato di “misura a vista di un carabiniere”, così non si può fare: serve, sempre, una misurazione tecnologicamente certa.

Come serve sempre – secondo i supremi giudici – la presenza di un vigile al semaforo munito di “photo red” se, poi, si voglia multare chi sia risultato passare con il “rosso”. E questo perché – è la motivazione a favore di un altro automobilista multato – il veicolo potrebbe essere passato con il “verde”, ma essersi poi trovato in una situazione di improvviso ingorgo “con la conseguente rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza di un vigile può evitare”.

Multa non valida e revocata, perciò, nell’un caso e nell’altro. Con tutto il rispetto per l’”occhio nudo” della Benemerita e per certi vigili che, affaccendati troppo spesso in chissà quali altre faccende, non si trovano, come invece dovrebbero trovarsi, accanto al semaforo con “photo red”.