Che Legge Fa…

QUANDO TRA DIPENDENTE E “PADRONE” LA

CASSAZIONE CI METTE IL DITO

 

ottobre 2008 

 

Ma come ce lo mette? Con sentenze alle volte impensabili. Dal caso dello “sporco negro di merda” al caso della “pacca” sul sedere dell’impiegata.

 

di Mario Relandini

 

“Ma se la Telecom è la regina dei messaggini – doveva aver pensato il dipendente Carlo T. – io sono un suo suddito fedele”. E, così, aveva ritenuto giusto e normale inviare, nel giro di appena dieci mesi, ben 13 mila di questi messaggini  per un costo complessivo di oltre 1500 euro. Ma, qui è il punto, non dal suo cellulare privato: da quello aziendale. E la Telecom, quando se n’era accorta, non l’aveva presa per niente bene. Tanto che l’aveva licenziato – non con un messaggino, ma con una raccomandata – su due piedi. A Carlo T., però, il provvedimento era apparso ingiusto e anormale soprattutto perché, in passato, dipendenti tentati come lui dalla messagginite su cellulare aziendale erano stati sanzionati in maniera molto più blanda. E i supremi giudici della Cassazione, una volta ricevuto il caso, si sono dichiarati d’accordo: niente licenziamento perché “i lavoratori devono essere trattati nello stesso modo e, per fatti analoghi, il datore di lavoro non può irrogare sanzioni diverse senza specificarne i motivi”. Messaggini aziendali a go go, dunque: tutto al più, se dovesse andare male, basterebbe essere puniti con la trattenuta dei relativi costi sulla busta-paga o di due giorni dallo stipendio.

No al licenziamento – sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione – anche per certo S.G. che le telecamere di sorveglianza dell’azienda nella quale prestava servizio avevano continuato a riprendere mentre timbrava il cartellino, compariva qualche minuto al suo posto di lavoro, poi scendeva in garage, saliva sulla sua auto e si allontanava tranquillamente per i fatti suoi. Ma perché niente licenziamento per il lavativo signor S.G.? Perché – questa la motivazione della sentenza – il signor S.G. sarà stato e sarà pure un lavativo, ma ciò che conta è il fatto che “i dipendenti non possono essere spiati con mezzi tecnologici che annullano ogni forma di riservatezza”. Anche la riservatezza – ne consegue – nei momenti in cui si è sorpresi a rubare lo stipendio.

Ma, a proposito di rubare, “no” anche al licenziamento di chi dovesse accusare di furto, in certe occasioni, il proprio datore di lavoro. Era accaduto che Annamaria C., defraudata di una “voce” sulla sua busta-paga, si era talmente irritata da definire “ladro”, davanti a tutti i suoi colleghi, il suo principale. Il quale, ritenendosi offeso, l’aveva licenziata in tronco. Ma ora dovrà riassumerla perché la Cassazione ha sentenziato che il comportamento di Annamaria C., dati i fatti e le circostanze, è da ritenersi non condannabile nella sostanza. Anche se – c’è da ammetterlo – magari un po’ forte nella forma.

Forma forte, pure, da parte di una terribile signora Susanna la quale, quando un giorno un suo collega extracomunitario era arrivato in ritardo al lavoro, lo aveva investito con un irato e sprezzante “negro di merda”. E questi c’era rimasto così male da rivolgersi ai giudici. I quali però, in sede di Suprema Corte, gli hanno dato torto marcio così: “Un italiano che aggredisce persone di colore non denota, di per sé, l’intento discriminatorio e razzista… E, poi, la signora Susanna era da capirsi perché fortemente arrabbiata”. Per cui, parodiando una canzone anni ’60 – c’ è da desumere con amarezza – se sei nero, ti tirano le pietre. E, purtroppo, te le tirano perfino i giudici supremi.

 

Ma la Cassazione dice anche “sì”

Ha detto sì, per esempio, al licenziamento di quella guardia giurata che a Roma, invece di vigilare i locali affidatigli, era solita schiacciare, nella sua macchina, sonni tranquilli e beati (ma vedi un po’ che ritenessero lecito anche questo!). Ha poi sentenziato che il definire un collega “pirla” dovesse intendersi “lesivo del suo onore e del suo decoro” (anche se quel termine dialettale milanese, ormai, viene per lo più utilizzato in modo scherzoso, discorsivo, addirittura affettuoso). E ha ritenuto doversi considerare violenza anche una “fuggevole toccata ai glutei”. Pur se, in verità, in seconda battuta. Perché, d’acchitto, aveva decretato che il datore di lavoro il quale aveva paccato il sedere di una sua dipendente, “non essendo emersi elementi per ritenere che quel toccamento fosse rappresentativo di un gesto di concupiscenza di natura sessuale, non aveva inteso compiere un vero atto di libidine”. Come mai, però, questo provvido dietrofront dei supremi giudici? Qualcuno se n’è uscito con una ipotesi magari balzana. Questa: può darsi che una qualche loro parente sia rimasta vittima, mettiamo sul bus, della famosa “mano morta” di un passeggero libidinoso. E allora, di fronte al fatto da loro “meno lontano”, potrebbero avere capito ed agito meglio. “De jure” e “de facto”. 

 
 
 
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