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“VAI A
CAGARE” È REATO
“VAFFANCULO”
NO
Non è
neppure reato, secondo i supremi giudici di Cassazione, “non
rompere le scatole”, “non faccia il napoletano” e “buffone”
rivolto al Presidente del Consiglio. È anche reato, invece,
apostrofare qualcuno con l’espressione dialettale milanese “pirla”
di Mario
Relandini
Uno è
maleducato ed è solito offendere il prossimo? Oppure uno, provocato
in qualche modo, si lascia andare ad una risposta poco o niente
ortodossa? Attenzione. Attenzione a scegliere le parole. Perché la
Suprema Corte di Cassazione è, lì, pronta a sentenziare, sul filo
del rasoio giuridico, questo si può dire e quest’altro no. E,
dunque, questo è lecito e quest’altro è illecito. Con una
sottigliezza così sottile da mettere perfino in discussione, magari,
la famosa certezza del diritto.
Valgano i
fatti. Certo Vittorio, durante una
discussione, aveva mandato “a cagare” il suo socio Giuseppe.
Il quale, offeso, non c’era andato per niente e lo aveva invece
denunciato.
Arrivata la
“questione intestinale” in Cassazione, i supremi giudici hanno
confermato la condanna di Vittorio in quanto il suo “invito
lassativo” a Giuseppe doveva considerarsi una “ingiuria
brutalmente volgare… di scurrile e crudo frasario… di una
violenza demolitoria atta a vulnerare il senso di dignità e di
rispetto che accompagna la persona nella sua dimensione individuale e
sociale”.
Sul che,
indubbiamente, poco o nulla ci sarebbe da dissentire. Solo che,
nell’immediato passato, la Suprema Corte di Cassazione aveva invece
ritenuto non punibile il “vaffanculo” in quanto vocabolo da
ritenersi sì “rappresentativo di concetti osceni… ma ormai
divenuto di uso comune e sinonimo accettabile di non infastidirmi o
lasciami in pace”. Così come non punibili aveva ritenuto il “non
rompermi le scatole” e il “non faccia il napoletano” in quanto
volgari, ma non offensivi. E non punibile il “buffone” rivolto al
Presidente del Consiglio in quanto non un insulto, ma un atto di
“utilità sociale per il suo carattere di critica politica rivolta
nei confronti di un uomo pubblico”. Mentre era stata invece
inesorabile con chi si era rivolto al suo interlocutore con
l’espressione dialettale milanese “pirla” in quanto – questa
sì, per chissà quale sottigliezza penale – “lesiva del decoro e
dell’onore della persona offesa”.
Non potete
fare a meno, dunque, di offendere una persona? Riassumendo: ditele
“vaffanculo”, “non rompere le scatole”, “non fare il
napoletano” o “buffone” perché andreste sul sicuro in quanto –
sentenze dei supremi giudici – non vi sarebbe alcunché di
illecito. Per carità, però, non ditele “pirla” o non mandatelo
“ a cagare”: quello, per una sottile interpretazione dei Codici,
sarebbe un insulto gravemente lesivo e, dunque, meritevole di una
giusta e severa condanna.
NON È
ILLECITO IN SÉ
FOTOGRAFARE
IN SPIAGGIA I SEDERINI DEI BAMBINI
Quando si
sono accorti che stava fotografando in spiaggia i sederini dei
bambini, lo hanno denunciato e fatto arrestare per pedopornografia.
La Corte di Cassazione, però, lo ha completamente scagionato con
questa motivazione: “Si può anche comprendere come il
comportamento di uno sconosciuto che fotografa insistentemente
bambini sulla spiaggia possa destare preoccupazione o allarme dei
genitori, ma sino a che ipotetici intenti di pedopornografia restano
tali non si può incriminare il fotografo per tale reato”.
Rimangono –
con tutto il rispetto – due legittime curiosità. La prima: i
supremi giudici si sono chiesti, comunque, per quali altri scopi, se
non per scopi pedopornografici, lo strano fotografo riprendesse con
tanto interesse i sederini dei bambini in spiaggia? La seconda: anche
se – a loro parere – non si sarebbe configurato ancora alcun
reato, hanno almeno disposto, in via cautelare, il sequestro delle
pellicole? Sarebbe stato opportuno, se non proprio in linea di
diritto, sicuramente in linea di fatto.
PIPÌ E
PUPÙ LIBERE
Un’azienda
aveva stabilito che, nel caso un proprio dipendente dovesse recarsi
in bagno, questi avrebbe dovuto preventivamente richiedere
l’autorizzazione scritta ad andarci. Uno dei dipendenti si era
ribellato e si era rivolto al Garante della protezione dei dati
personali. E questi gli ha ora dato ampia ragione perché, con quella
pretesa, l’azienda non si era preoccupata di “violare la dignità
e la riservatezza dei propri dipendenti”.
Pipì e pupù
libere, insomma. Anche se, in questo caso, c’è addirittura voluta
la pronuncia ufficiale di una pubblica istituzione.
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