Che Legge Fa…

VAI A CAGARE” È REATO

VAFFANCULO” NO



Non è neppure reato, secondo i supremi giudici di Cassazione, “non rompere le scatole”, “non faccia il napoletano” e “buffone” rivolto al Presidente del Consiglio. È anche reato, invece, apostrofare qualcuno con l’espressione dialettale milanese “pirla”


di Mario Relandini


Uno è maleducato ed è solito offendere il prossimo? Oppure uno, provocato in qualche modo, si lascia andare ad una risposta poco o niente ortodossa? Attenzione. Attenzione a scegliere le parole. Perché la Suprema Corte di Cassazione è, lì, pronta a sentenziare, sul filo del rasoio giuridico, questo si può dire e quest’altro no. E, dunque, questo è lecito e quest’altro è illecito. Con una sottigliezza così sottile da mettere perfino in discussione, magari, la famosa certezza del diritto.

Valgano i fatti. Certo Vittorio, durante una discussione, aveva mandato “a cagare” il suo socio Giuseppe. Il quale, offeso, non c’era andato per niente e lo aveva invece denunciato.

Arrivata la “questione intestinale” in Cassazione, i supremi giudici hanno confermato la condanna di Vittorio in quanto il suo “invito lassativo” a Giuseppe doveva considerarsi una “ingiuria brutalmente volgare… di scurrile e crudo frasario… di una violenza demolitoria atta a vulnerare il senso di dignità e di rispetto che accompagna la persona nella sua dimensione individuale e sociale”.

Sul che, indubbiamente, poco o nulla ci sarebbe da dissentire. Solo che, nell’immediato passato, la Suprema Corte di Cassazione aveva invece ritenuto non punibile il “vaffanculo” in quanto vocabolo da ritenersi sì “rappresentativo di concetti osceni… ma ormai divenuto di uso comune e sinonimo accettabile di non infastidirmi o lasciami in pace”. Così come non punibili aveva ritenuto il “non rompermi le scatole” e il “non faccia il napoletano” in quanto volgari, ma non offensivi. E non punibile il “buffone” rivolto al Presidente del Consiglio in quanto non un insulto, ma un atto di “utilità sociale per il suo carattere di critica politica rivolta nei confronti di un uomo pubblico”. Mentre era stata invece inesorabile con chi si era rivolto al suo interlocutore con l’espressione dialettale milanese “pirla” in quanto – questa sì, per chissà quale sottigliezza penale – “lesiva del decoro e dell’onore della persona offesa”.

Non potete fare a meno, dunque, di offendere una persona? Riassumendo: ditele “vaffanculo”, “non rompere le scatole”, “non fare il napoletano” o “buffone” perché andreste sul sicuro in quanto – sentenze dei supremi giudici – non vi sarebbe alcunché di illecito. Per carità, però, non ditele “pirla” o non mandatelo “ a cagare”: quello, per una sottile interpretazione dei Codici, sarebbe un insulto gravemente lesivo e, dunque, meritevole di una giusta e severa condanna.



NON È ILLECITO IN SÉ

FOTOGRAFARE IN SPIAGGIA I SEDERINI DEI BAMBINI

Quando si sono accorti che stava fotografando in spiaggia i sederini dei bambini, lo hanno denunciato e fatto arrestare per pedopornografia. La Corte di Cassazione, però, lo ha completamente scagionato con questa motivazione: “Si può anche comprendere come il comportamento di uno sconosciuto che fotografa insistentemente bambini sulla spiaggia possa destare preoccupazione o allarme dei genitori, ma sino a che ipotetici intenti di pedopornografia restano tali non si può incriminare il fotografo per tale reato”.

Rimangono – con tutto il rispetto – due legittime curiosità. La prima: i supremi giudici si sono chiesti, comunque, per quali altri scopi, se non per scopi pedopornografici, lo strano fotografo riprendesse con tanto interesse i sederini dei bambini in spiaggia? La seconda: anche se – a loro parere – non si sarebbe configurato ancora alcun reato, hanno almeno disposto, in via cautelare, il sequestro delle pellicole? Sarebbe stato opportuno, se non proprio in linea di diritto, sicuramente in linea di fatto.



PIPÌ E PUPÙ LIBERE

Un’azienda aveva stabilito che, nel caso un proprio dipendente dovesse recarsi in bagno, questi avrebbe dovuto preventivamente richiedere l’autorizzazione scritta ad andarci. Uno dei dipendenti si era ribellato e si era rivolto al Garante della protezione dei dati personali. E questi gli ha ora dato ampia ragione perché, con quella pretesa, l’azienda non si era preoccupata di “violare la dignità e la riservatezza dei propri dipendenti”.

Pipì e pupù libere, insomma. Anche se, in questo caso, c’è addirittura voluta la pronuncia ufficiale di una pubblica istituzione.