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SE I
RITARDI DELLA GIUSTIZIA DIPENDONO
DA
MASCARA E FARD
Il singolare
episodio con protagonista una signora Pubblico ministero. E poi:
quando il politico è criticabile e quando la morte di un cane
determina un “risarcimento affettivo”.
di Mario Relandini
La
signora Pubblico ministero, quella mattina,
forse non aveva avvertito il suono della sveglia oppure si era
attardata troppo, davanti allo specchio, con mascara
e fard.
Fatto sta che, in udienza, tutti la stavano aspettando già da molto
tempo. Tanto che, ad un certo punto, il procuratore capo l’aveva
sollecitata al telefono perché arrivasse al più presto. Ma lei
niente, macché: aveva continuato a prendersela comoda per cui, alla
fine, si era dovuti ricorrere ad una sua sostituzione con altro
magistrato. Solo che il procuratore capo non aveva affatto gradito
questo comportamento e, attraverso la Sezione disciplinare, le aveva
fatto pervenire una sanzione ammonitoria. Contro la quale, però, la
signora Pubblico ministero aveva inoltrato ricorso fino ad arrivare
in Cassazione. Ma la Cassazione non le ha per niente cassato
l’ammonimento perché – ha motivato con sentenza – non può non
meritarsi una giusta sanzione disciplinare “il magistrato che
ritardi la sua partecipazione all’udienza oltre ogni tollerabile
misura”. Giustissimo. Anche se viene spontaneo chiedersi: ma tutti
gli altri gravissimi ritardi della Magistratura?
Sempre a
proposito di eccessi, pur se su altro versante, i supremi giudici
hanno poi decretato – con sentenza numero 41767 – che chi fa
politica può essere liberamente criticato in caso di “abitudine
alla trasgressione”. Anzi, proprio per
cantarla chiaramente e – magari – anche in riferimento a certi
episodi che hanno recentemente visto protagonisti alcuni politici di
primo piano, in caso di abitudine alla trasgressione “qualunque di
questa trasgressione sia il campo”. Se la politica, cioè, “valica
i limiti fissati dalle regole, la critica non può non riferire e
stigmatizzare il singolo fenomeno di anomalia, piccola o grande che
sia la sua dimensione”. E con tale sentenza, così, è stato
dichiarato non colpevole di diffamazione un consigliere comunale il
quale aveva accusato di “irregolarità”, in un volantino, il
vicesindaco e un assessore di Giunta.
Per
Simonetta Caterbi, giudice civile di Rovereto, niente affatto
eccessivo, invece, il riconoscere giuridicamente le conseguenze
emotive determinatesi per la perdita di un animale caro e il
riconoscere, a chi tali conseguenze aveva dovuto subire, un
equo risarcimento per procurato “danno affettivo”.
Era accaduto che una coppia di novelli sposi, prima di partire per il
viaggio di nozze, aveva affidato il suo cucciolo ad una pensione per
cani. Ma, dopo appena due giorni, una telefonata per avvertire che il
cucciolo era morto. Non convinta delle spiegazioni e delle
circostanze che la pensione aveva fornito, la coppia aveva sporto
denuncia e la giudice Simonetta Caterbi aveva alla fine condannato i
gestori della pensione ad un risarcimento di seimila euro perché “lo
Stato italiano – ha scritto nella sua sentenza – è consapevole
del legame che si instaura tra l’animale e il suo padrone, legame
che non può essere limitato al solo profilo affettivo e nel quale si
inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona umana
che la stessa Carta costituzionale tutela all’articolo 2”. Il
che, però, è in totale contrapposizione con una sentenza emessa, su
un episodio simile, dalla Suprema Corte. Che ora, magari, potrebbe
anche offendersi per quello scavalcamento della “piccola” giudice
di Rovereto. E, ove i gestori della pensione per cani dovessero
opporsi fino ad arrivare all’ultimo grado di giudizio, potrebbe
riprendersi la rivincita e ribadire quanto da lei, invece, già a suo
tempo sancito. Che, cioè, un episodio come quello denunciato dalla
giovane coppia proprietaria dello sventurato cucciolo non può
prevedere un risarcimento per danno esistenziale in quanto “non
costituzionalmente garantito”. E dunque, intanto, fine del primo
atto. Per il seguito si starà a vedere. In attesa, anche, se alla
fine sarà giusto applaudire o no.
ALT ALLE MULTE FACILI
Un
carabiniere l’aveva multato per eccesso di velocità, ma la
velocità era stata misurata “a vista” e non con il previsto
strumento tecnico. E no – ha ora sentenziato la Cassazione adita
dall’automobilista – per quanto si sia trattato di “misura a
vista di un carabiniere”, così non si può fare: serve, sempre,
una misurazione tecnologicamente certa.
Come serve
sempre – secondo i supremi giudici – la presenza di un vigile al
semaforo munito di “photo red” se, poi, si voglia multare chi sia
risultato passare con il “rosso”. E questo perché – è la
motivazione a favore di un altro automobilista multato – il veicolo
potrebbe essere passato con il “verde”, ma essersi poi trovato in
una situazione di improvviso ingorgo “con la conseguente
rilevazione non completa delle varie fasi che solo la presenza di un
vigile può evitare”.
Multa non
valida e revocata, perciò, nell’un caso e nell’altro. Con tutto
il rispetto per l’”occhio nudo” della Benemerita e per certi
vigili che, affaccendati troppo spesso in chissà quali altre
faccende, non si trovano, come invece dovrebbero trovarsi, accanto al
semaforo con “photo red”.
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