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QUANDO TRA DIPENDENTE E “PADRONE” LA
CASSAZIONE CI METTE IL DITO
ottobre 2008
Ma come ce lo mette? Con sentenze alle
volte impensabili. Dal caso dello “sporco negro di merda” al caso della “pacca”
sul sedere dell’impiegata.
di Mario Relandini
“Ma se la Telecom è la regina dei messaggini – doveva aver pensato il dipendente Carlo T. – io sono un
suo suddito fedele”. E, così, aveva ritenuto giusto e normale inviare, nel giro
di appena dieci mesi, ben 13 mila di questi messaggini
per un costo complessivo di oltre
1500 euro. Ma, qui è il punto, non dal suo cellulare privato: da quello
aziendale. E la Telecom, quando se
n’era accorta, non l’aveva presa per niente bene. Tanto che l’aveva licenziato
– non con un messaggino, ma con una
raccomandata – su due piedi. A Carlo T., però, il provvedimento era apparso
ingiusto e anormale soprattutto perché, in passato, dipendenti tentati come lui
dalla messagginite su cellulare aziendale
erano stati sanzionati in maniera molto più blanda. E i supremi giudici della
Cassazione, una volta ricevuto il caso, si sono dichiarati d’accordo: niente
licenziamento perché “i lavoratori devono essere trattati nello stesso modo e,
per fatti analoghi, il datore di lavoro non può irrogare sanzioni diverse senza
specificarne i motivi”. Messaggini aziendali
a go go, dunque: tutto al più, se
dovesse andare male, basterebbe essere puniti con la trattenuta dei relativi
costi sulla busta-paga o di due giorni dallo stipendio.
No al licenziamento – sempre secondo la Suprema Corte di Cassazione –
anche per certo S.G. che le telecamere di sorveglianza dell’azienda nella quale
prestava servizio avevano continuato a riprendere mentre timbrava il
cartellino, compariva qualche minuto al suo posto di lavoro, poi scendeva in
garage, saliva sulla sua auto e si allontanava tranquillamente per i fatti
suoi. Ma perché niente licenziamento per il lavativo signor S.G.? Perché –
questa la motivazione della sentenza – il signor S.G. sarà stato e sarà pure un
lavativo, ma ciò che conta è il fatto che “i dipendenti non possono essere
spiati con mezzi tecnologici che annullano ogni forma di riservatezza”. Anche
la riservatezza – ne consegue – nei momenti in cui si è sorpresi a rubare lo
stipendio.
Ma, a proposito di rubare, “no” anche al
licenziamento di chi dovesse accusare di furto, in certe occasioni, il proprio
datore di lavoro. Era accaduto che Annamaria C., defraudata di una “voce” sulla
sua busta-paga, si era talmente irritata da definire “ladro”, davanti a tutti i
suoi colleghi, il suo principale. Il
quale, ritenendosi offeso, l’aveva licenziata in tronco. Ma ora dovrà
riassumerla perché la
Cassazione ha sentenziato che il comportamento di Annamaria
C., dati i fatti e le circostanze, è da ritenersi non condannabile nella
sostanza. Anche se – c’è da ammetterlo – magari un po’ forte nella forma.
Forma forte,
pure, da parte di una terribile signora Susanna la quale, quando un giorno un
suo collega extracomunitario era arrivato in ritardo al lavoro, lo aveva
investito con un irato e sprezzante “negro di merda”. E questi c’era rimasto
così male da rivolgersi ai giudici. I quali però, in sede di Suprema Corte, gli
hanno dato torto marcio così: “Un italiano che aggredisce persone di colore non
denota, di per sé, l’intento discriminatorio e razzista… E, poi, la signora
Susanna era da capirsi perché fortemente arrabbiata”. Per cui, parodiando una
canzone anni ’60 – c’ è da desumere con amarezza – se sei nero, ti tirano le
pietre. E, purtroppo, te le tirano perfino i giudici supremi.
Ma la Cassazione dice anche
“sì”
Ha detto sì, per esempio, al licenziamento
di quella guardia giurata che a Roma, invece di vigilare i locali affidatigli,
era solita schiacciare, nella sua macchina, sonni tranquilli e beati (ma vedi
un po’ che ritenessero lecito anche questo!). Ha poi sentenziato che il
definire un collega “pirla” dovesse intendersi “lesivo del suo onore e del suo
decoro” (anche se quel termine dialettale milanese, ormai, viene per lo più
utilizzato in modo scherzoso, discorsivo, addirittura affettuoso). E ha
ritenuto doversi considerare violenza anche una “fuggevole toccata ai glutei”. Pur
se, in verità, in seconda battuta. Perché, d’acchitto, aveva decretato che il
datore di lavoro il quale aveva paccato
il sedere di una sua dipendente, “non essendo emersi elementi per ritenere che
quel toccamento fosse rappresentativo di un gesto di concupiscenza di natura
sessuale, non aveva inteso compiere un vero atto di libidine”. Come mai, però,
questo provvido dietrofront dei supremi giudici? Qualcuno se n’è uscito con una
ipotesi magari balzana. Questa: può darsi che una qualche loro parente sia
rimasta vittima, mettiamo sul bus, della famosa “mano morta” di un passeggero
libidinoso. E allora, di fronte al fatto da loro “meno lontano”, potrebbero
avere capito ed agito meglio. “De jure” e “de facto”.
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