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Il servizio segreto italiano era a conoscenza delle attività che
hanno portato al rapimento, da parte di alcuni agenti Cia nel 2003,
dell'ex imam di Milano Abu Omar.
Lo scrive il giudice milanese Oscar Magi nelle motivazioni della
sentenza, depositate oggi, con cui nel novembre scorso ha condannato
23 agenti americani per il sequestro.
"L'esistenza di una
autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da
parte delle massime autorità responsabili del servizio segreto Usa
lascia presumere che tale attività sia stata compiuta quantomeno con
la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe autorità
nazionali", si legge nelle motivazioni.
"Ma di tale circostanza non è
stato possibile approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti)
per l'apposizione-opposizione di segreto di Stato da parte delle
autorità governative italiane", scrive Magi.
I 23 agenti americani, incluso l'ex
capo stazione Cia di Milano, sono stati riconosciuti colpevoli di
aver rapito l'egiziano Abu Omar, imam dell'Istituto islamico di
Milano, e -- nell'ambito di una cosiddetta operazione di "rendition"
-- di averlo portato in Egitto, dove il religioso ha raccontato di
essere stato torturato nel corso degli interrogatori e di essere
stato detenuto per anni senza che gli venissero formalizzate accuse.
All'epoca del rapimento, l'imam era imputato a Milano per terrorismo
internazionale.
Per Magi, riguardo ai componenti della
struttura Cia operante in Italia dal 2003, esistono "gravi e
univoci elementi di responsabilità penale... in ordine al reato
contestato".
"Il rapimento di Abu Omar è
stato voluto, programmato e attuato da un gruppo di agenti Cia che,
in ottemperanza a quanto espressamente deciso in sede politica
competente, ha operato a Milano e in Italia del nord nelle date
precedenti al febbraio 2003 fino al compimento dell'atto, per poi
abbandonare il territorio dello Stato nei giorni e nei mesi
successivi allo stesso", scrive il giudice.
SEGRETO DI STATO "PARADOSSO LOGICO
E GIURIDICO"
Per effetto del segreto di Stato,
nell'ambito del processo è stato disposto il non luogo a procedere
nei confronti dell'ex numero uno del Sismi Niccolò Pollari e dell'ex
dirigente Marco Mancini.
Nel marzo 2009 era stata la Corte Costituzionale, dirimendo un
conflitto di attribuzione fra governo e magistratura, a stabilire che
la procura di Milano non poteva utilizzare nel processo documenti
coperti da segreto di Stato, eliminando dal dibattimento alcuni degli
atti che avevano consentito i rinvii a giudizio.
Magi scrive nelle motivazioni di
essersi "attentamente adeguato" alla sentenza della
Consulta, ma argomenta che "ammettere che vi è segreto di Stato
correttamente opponibile all'autorità giudiziaria che riguardi i
rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri e assetti
organizzativi e operativi del Sismi, ancorchè collegati a un fatto
reato per cui si proceda, nel momento in cui si afferma che per quel
fatto reato non vi è segreto e nel momento in cui per quel medesimo
fatto risultano indagati o imputati persone appartenenti a quei
servizi stessi costituisce... un 'paradosso logico e giuridico' di
portata assoluta e preoccupante".
Il giudice parla di "buco nero"
sulle responsabilità degli agenti italiani, scrivendo che "in
seguito alla delimitazione dell'area del segreto operata dalla Corte
costituzionale e alle conseguenti opposizioni da parte degli imputati
è stato tirato una sorta di sipario nero su tutte le attività
operate dagli agenti Sismi in relazione al fatto-reato 'sequestro di
Abu Omar', impedendone in via assoluta la valutazione".
"Consentire che gli imputati di
una gravissima vicenda penalmente perseguibile possano andare esenti
da una corretta valutazione delle loro responsabilità perché i loro
rapporti con servizi segreti di altri paesi e gli assetti
organizzativi e operativi del loro servizio, pur se collegati al
fatto reato in questione, sono coperti da segreto di Stato,
significa, in termini molto semplici, ammettere che gli stessi
possano godere di un'immunità di tipo assoluto a livello processuale
e sostanziale".
(Reuters)
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