Abu Omar, giudice: Sismi informato, forse compiacente

Il servizio segreto italiano era a conoscenza delle attività che hanno portato al rapimento, da parte di alcuni agenti Cia nel 2003, dell'ex imam di Milano Abu Omar.

Lo scrive il giudice milanese Oscar Magi nelle motivazioni della sentenza, depositate oggi, con cui nel novembre scorso ha condannato 23 agenti americani per il sequestro.

"L'esistenza di una autorizzazione organizzativa a livello territoriale nazionale da parte delle massime autorità responsabili del servizio segreto Usa lascia presumere che tale attività sia stata compiuta quantomeno con la conoscenza (o forse con la compiacenza) delle omologhe autorità nazionali", si legge nelle motivazioni.

"Ma di tale circostanza non è stato possibile approfondire le evenienze probatorie (pur esistenti) per l'apposizione-opposizione di segreto di Stato da parte delle autorità governative italiane", scrive Magi.

I 23 agenti americani, incluso l'ex capo stazione Cia di Milano, sono stati riconosciuti colpevoli di aver rapito l'egiziano Abu Omar, imam dell'Istituto islamico di Milano, e -- nell'ambito di una cosiddetta operazione di "rendition" -- di averlo portato in Egitto, dove il religioso ha raccontato di essere stato torturato nel corso degli interrogatori e di essere stato detenuto per anni senza che gli venissero formalizzate accuse. All'epoca del rapimento, l'imam era imputato a Milano per terrorismo internazionale.

Per Magi, riguardo ai componenti della struttura Cia operante in Italia dal 2003, esistono "gravi e univoci elementi di responsabilità penale... in ordine al reato contestato".

"Il rapimento di Abu Omar è stato voluto, programmato e attuato da un gruppo di agenti Cia che, in ottemperanza a quanto espressamente deciso in sede politica competente, ha operato a Milano e in Italia del nord nelle date precedenti al febbraio 2003 fino al compimento dell'atto, per poi abbandonare il territorio dello Stato nei giorni e nei mesi successivi allo stesso", scrive il giudice.

SEGRETO DI STATO "PARADOSSO LOGICO E GIURIDICO"

Per effetto del segreto di Stato, nell'ambito del processo è stato disposto il non luogo a procedere nei confronti dell'ex numero uno del Sismi Niccolò Pollari e dell'ex dirigente Marco Mancini.

Nel marzo 2009 era stata la Corte Costituzionale, dirimendo un conflitto di attribuzione fra governo e magistratura, a stabilire che la procura di Milano non poteva utilizzare nel processo documenti coperti da segreto di Stato, eliminando dal dibattimento alcuni degli atti che avevano consentito i rinvii a giudizio.

Magi scrive nelle motivazioni di essersi "attentamente adeguato" alla sentenza della Consulta, ma argomenta che "ammettere che vi è segreto di Stato correttamente opponibile all'autorità giudiziaria che riguardi i rapporti tra servizi segreti italiani e stranieri e assetti organizzativi e operativi del Sismi, ancorchè collegati a un fatto reato per cui si proceda, nel momento in cui si afferma che per quel fatto reato non vi è segreto e nel momento in cui per quel medesimo fatto risultano indagati o imputati persone appartenenti a quei servizi stessi costituisce... un 'paradosso logico e giuridico' di portata assoluta e preoccupante".

Il giudice parla di "buco nero" sulle responsabilità degli agenti italiani, scrivendo che "in seguito alla delimitazione dell'area del segreto operata dalla Corte costituzionale e alle conseguenti opposizioni da parte degli imputati è stato tirato una sorta di sipario nero su tutte le attività operate dagli agenti Sismi in relazione al fatto-reato 'sequestro di Abu Omar', impedendone in via assoluta la valutazione".

"Consentire che gli imputati di una gravissima vicenda penalmente perseguibile possano andare esenti da una corretta valutazione delle loro responsabilità perché i loro rapporti con servizi segreti di altri paesi e gli assetti organizzativi e operativi del loro servizio, pur se collegati al fatto reato in questione, sono coperti da segreto di Stato, significa, in termini molto semplici, ammettere che gli stessi possano godere di un'immunità di tipo assoluto a livello processuale e sostanziale".

(Reuters)

 

 

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